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DIMMI COME E’ SCRITTO IL TUO NOME E TI DIRO’ CHI SEI E COSA SEI

E’ estremamente importante capire tutti i modi in cui lo Stato, attraverso il suo ordinamento giuridico, ci può riconoscere. Questa distinzione è bene impararla a memoria per non fare confusione. Lo stato vi può vedere solo così :
Mario Rossi = PERSONALITA’ GIURIDICA, colui che esercita la capacità giuridica e non è imputabile ed avalla i pagamenti o contratti.
Mario ROSSI = PERSONA Fisica (usato nel penale, colui che va in galera) Il suo ruolo è quello di debitore.
MARIO ROSSI = PERSONA GIURIDICA o SOGGETTO GIURIDICO o Finzione Giuridica o uomo di paglia (sono modi diversi per definire la stessa cosa). Il suo ruolo è quello di debitore e pagatore.

Definizione SOGGETTO GIURIDICO

Tenete a mente questo: ART. 16 Legge 881/1977

Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua Personalità Giuridica. Chi non ha famigliarità con questi termini non si spaventi. Si cercherà di semplificare ciò che l’ordinamento giuridico ama complicare.
Mario Rossi (PERSONALITA GIURIDICA) è la chiave di tutta la nostra autocertificazione. E’ il condottiero, colui che dispone, agisce e amministra. Nel nostro caso amministra ponendosi come rappresentante, tutore e curatore di tutte le finzioni/funzioni che ci riguardano (Mario ROSSI e MARIO ROSSI) oltre all’essere umano che lo STATO non menziona MAI essendo come tale al di sopra delle finzioni giuridiche statali. Per legge è il solo che può esercitare la capacità giuridica, E SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON IL CONSENSO DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLO STATO fino a quando il TRUST lo detiene lo STATO.
Il SOGGETTO GIURIDICO (MARIO ROSSI) possiede la capacità giuridica ma non può esercitarla (è sfigato in tutti i sensi, per avere idea di cosa significa pensate a un sordo che ha Amplifon ma non può usarlo). La distinzione tra Capacità Giuridica e PERSONALITA’ GIURIDICA è molto sottile ma, come abbiamo visto, nella sostanza è profondamente diversa. Quindi la PERSONALITA’ GIURIDICA (Mario Rossi), dato che ha il potere di esercitare la capacità giuridica, di fatto acquisisce la capacità di agire. Ora, leggendo la definizione di PERSONALITA’ GIURIDICA, la sua comprensione vi risulterà molto più semplice di quello che potrebbe apparire.
Per completare il discorso della PERSONALITA’ GIURIDICA soffermiamoci su questa parte :
Oggi il senso della PERSONALITA’ GIURIDICA è quello di far conseguire all'ente l'autonomia patrimoniale perfetta, operazione di separazione tra patrimonio degli aderenti all'associazione o
dell'ente, facendo in modo da renderli reciprocamente insensibili all'azione del creditore, il quale potrà rivalersi solo sul fondo comune dell'associazione e non sul patrimonio singolo degli associati o di coloro che hanno agito per conto dell'associazione.
Adattiamo quanto appena letto alla nostra PERSONALITA’ GIURIDICA Mario Rossi. Ad un certo punto dice: il creditore si potrà rivalere solo sul fondo comune dell’associazione……quale potrà essere questo fondo comune se non le proprietà che Mario Rossi cura a nome di MARIO ROSSI ?
MARIO ROSSI, ha per caso una casa intestata? Come si può proteggere allora questa proprietà?
Esatto, con un Trust Patrimoniale (ben diverso dal Trust Persona che stiamo trattando). Il Trust Patrimoniale è trattato in una sezione a parte.
Non vi è nulla di separato, tutto ha uno scopo ben preciso che va compreso nel suo insieme. Credete che altre Personalità Giuridiche (Banche, Ministeri, Enti, ospedali, Società per Azioni ecc….) non usino il Trust per proteggersi?
Vi sono fior di Avvocati (fior per modo di dire) che sono specializzati in Trust aziendali.
Così anche il patrimonio aziendale diviene, con il Trust, inattaccabile dai creditori proprio come il patrimonio dei singoli associati, E i creditori si attaccano.
Ed è quello che faremo noi.

CODICE CIVILE
LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO I
DELLE PERSONE FISICHE
Art. 6.
(Diritto al nome).
Ogni persona ha diritto al nome che le e' per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalita' dalla legge indicati.
Art. 7.
(Tutela del diritto al nome).
La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne
faccia, puo' chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.
 
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